Art. 2

In vigore dal 4 apr 2023
Qualsiasi dazio compensativo definitivo versato dai produttori esportatori di cui all', paragrafo 2, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 in eccesso rispetto al dazio compensativo definitivo istituito a norma dell' è rimborsato o sgravato. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Eventuali rimborsi effettuati a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione europea sono recuperati dalle autorità che hanno effettuato il rimborso fino all'importo fissato nell', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:738:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo