Art. 3
In vigore dal 3 apr 2023
Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2024, 2025 e 2026 rispettivamente entro il 31 agosto 2025, 2026 e 2027 nel formato elettronico previsto dall’Autorità.
Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.
Storico versioni
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