Art. 6

Mantenimento dei diritti acquisiti

In vigore dal 31 mar 2023
Mantenimento dei diritti acquisiti Il presente regolamento non si applica a: a) i contratti in derivati collegati ad altri VTP conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; b) l'acquisto e la vendita di derivati collegati ad altri VTP al fine di compensare o ridurre i contratti in derivati collegati ad altri VTP conclusi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; c) l'acquisto e la vendita di contratti in derivati collegati ad altri VTP nel quadro della procedura di gestione degli inadempimenti di una CCP, comprese le negoziazioni OTC registrate nel mercato regolamentato a fini di compensazione.
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