Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2022/1369
In vigore dal 30 mar 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2022/1369
Il regolamento (UE) 2022/1369 è così modificato:
1)
all’, i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:
«5)
“consumo di gas di riferimento”: il volume del consumo medio di gas dello Stato membro durante il periodo di riferimento; per gli Stati membri in cui il consumo di gas è aumentato almeno dell’8 % nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento, il “consumo di gas di riferimento” indica solo il volume del consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022;
6)
“periodo di riferimento”: il periodo dal 1o aprile 2017 al 31 marzo 2022»;
2)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Riduzione volontaria della domanda
Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022 (“riduzione volontaria della domanda”). Alle misure di riduzione volontaria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8.»;
3)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell’Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 (“periodo di riduzione”) è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell’Unione.»
;
4)
all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:
«6 bis. Uno Stato membro può adeguare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell’obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 sulla base del volume dell’aumento di consumo di gas risultante dal passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento, se tale aumento è pari ad almeno l’8 % nel periodo compreso tra il 1o agosto 2023 e il 31 marzo 2024 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento e nella misura in cui tale aumento sia direttamente attribuibile al passaggio.»
;
5)
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l’attuazione delle misure di riduzione della domanda nel proprio territorio. Lo Stato membro comunica alla Commissione il consumo di gas (in terajoule (TJ)) con cadenza almeno bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Se è dichiarato lo stato di allarme dell’Unione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, la comunicazione di cui al primo comma è trasmessa con cadenza mensile.
Gli Stati membri possono includere nella comunicazione la disaggregazione del consumo di gas per settore, comprendendo il consumo di gas per i settori seguenti:
a)
uso di gas per produzione di energia elettrica e termica;
b)
consumo di gas nell’industria;
c)
consumo di gas nel settore delle famiglie e nei servizi.
Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni e le convenzioni statistiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda.
(*1) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1)»;"
6)
all’articolo 9, la data «1o maggio 2023» è sostituita dalla data «1o marzo 2024»;
7)
all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 marzo 2024
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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