Art. 2

In vigore dal 29 mar 2023
Il termine «Plăcintă dobrogeană» («Добруджанска баница») può essere utilizzato per designare un prodotto di pasticceria non conforme al disciplinare dell'IGP «Plăcintă dobrogeană» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel territorio dell'Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
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