Art. 2
In vigore dal 24 mar 2023
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2024, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le due dichiarazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023.
Se entrambe le dichiarazioni di cui al secondo comma sono state rilasciate prima del 30 settembre 2024 o se una di queste dichiarazioni non è stata rilasciata entro tale data, esso si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’ultima di tali dichiarazioni.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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