Art. 1
Dichiarazione per l’immissione in libera pratica di merci considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (*3) (“il protocollo”)
In vigore dal 24 mar 2023
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
all’ sono aggiunti i seguenti punti 55 e 56:
«55.
“operatore affidabile”: un operatore economico autorizzato a norma degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 (*1) del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (*2) (“decisione n. 1/2023”);
56.
“vettore autorizzato”: un operatore economico che trasporta pacchi, compreso l’operatore postale designato nel Regno Unito, autorizzato a norma dell’articolo 12 della decisione n. 1/2023 a trasportare merci in pacchi verso l’Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto.
(*1) Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61)."
(*2)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.»;"
2)
all’articolo 104, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere r), s) e t):
«r)
merci prive di carattere commerciale, diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord.
L’applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;
s)
merci diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate, esclusivamente per uso personale, in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un operatore economico stabilito nel Regno Unito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord.
L’applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;
t)
merci diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, precedentemente inviate da un operatore economico stabilito nel Regno Unito dall’Irlanda del Nord a un privato residente in un’altra parte del Regno Unito che sono reintrodotte da tale privato al suddetto operatore economico o a un altro indirizzo in Irlanda del Nord indicato dal suddetto operatore economico, qualora si tratti di merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice e le merci siano spedite in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in l’Irlanda del Nord mediante trasporto diretto tramite un vettore autorizzato.»;
3)
all’articolo 138 sono aggiunte le seguenti lettere k), l) e m):
«k)
le merci prive di carattere commerciale, diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord;
l)
le merci diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate, esclusivamente per uso personale, in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un operatore economico stabilito nel Regno Unito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord;
m)
le merci diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, precedentemente inviate da un operatore economico stabilito nel Regno Unito dall’Irlanda del Nord a un privato residente in un’altra parte del Regno Unito che sono reintrodotte da tale privato al suddetto operatore economico o a un altro indirizzo in Irlanda del Nord indicato dal suddetto operatore economico, qualora si tratti di merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice e le merci siano spedite in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in l’Irlanda del Nord mediante trasporto diretto tramite un vettore autorizzato.»;
4)
all’articolo 141, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Per le merci di cui all’articolo 138, lettere da a) a d) e lettere h), k), l) ed m), all’articolo 139 e all’articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione:»
;
b)
alla lettera d), sono aggiunti i seguenti punti vi), vii) e viii):
«vi)
per le merci di cui all’articolo 138, lettera k), del presente regolamento, a condizione che il vettore trasmetta alle autorità doganali le informazioni di cui all’allegato 52-02 al più tardi il giorno successivo alla consegna delle merci.
L’applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;
vii)
per le merci di cui all’articolo 138, lettera l), del presente regolamento, a condizione che il vettore autorizzato trasmetta alle autorità doganali i dati a livello di articolo di cui all’allegato 52-03 prima della consegna delle merci al privato. In casi debitamente giustificati dall’urgenza della situazione, l’autorità doganale del Regno Unito può consentire che una parte di tale insieme di dati sia trasmessa dopo la consegna del pacco.
In deroga al paragrafo 1, se il pacco ivi menzionato è stato introdotto per la prima volta in una parte del Regno Unito diversa dall’Irlanda del Nord prima di essere spedito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord, il vettore autorizzato mette a disposizione dell’autorità doganale la dichiarazione doganale presentata quando le merci sono entrate nel Regno Unito prima dell’entrata del pacco in Irlanda del Nord.
L’applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;
viii)
per le merci di cui all’articolo 138, lettera m), del presente regolamento, a condizione che il vettore trasmetta alle autorità doganali le informazioni di cui all’allegato 52-03 prima della consegna delle merci.
L’applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.»;
5)
all’articolo 142, dopo la lettera c) è aggiunto il punto iii) seguente:
«iii)
le merci di cui all’articolo 138, lettere k), l) e m), del presente regolamento.
L’applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.»;
6)
è aggiunto il seguente articolo 143 ter:
«Articolo 143 ter
Dichiarazione per l’immissione in libera pratica di merci considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (*3) (“il protocollo”)
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Un operatore affidabile può dichiarare merci che si ritiene non siano a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo e che devono essere introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto per l’immissione in libera pratica sulla base di uno specifico insieme di dati di cui all’allegato B, anche quando tali merci sono spedite in pacchi a un altro operatore economico.
L’applicazione del primo comma del presente articolo è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.
Il presente articolo non si applica alle merci denominate “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023.
(*3) Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).»;"
7)
all’articolo 150 è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, l’autorizzazione a presentare una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se:
1)
il richiedente è un operatore affidabile;
2)
le merci devono essere introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto e sono considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo; e
3)
il richiedente assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà.
L’applicazione del presente paragrafo è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.
Il presente paragrafo non si applica alle merci denominate “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023.»
;
8)
l’allegato B è modificato conformemente all’allegato I;
9)
è inserito un nuovo allegato 52-02 che figura nell’allegato II del presente regolamento;
10)
è inserito un nuovo allegato 52-03 che figura nell’allegato III del presente regolamento.
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