Art. 1
In vigore dal 22 mar 2023
Il nome «Kangra tea» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.), di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:690:oj#art-1