Art. 1

In vigore dal 20 mar 2023
L’indicazione sulla salute di cui all’allegato del presente regolamento è inclusa nell’elenco dell’Unione delle indicazioni sulla salute consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e può essere fornita sui prodotti alimentari conformemente alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento.
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