Art. 2
In vigore dal 17 mar 2023
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a tutti i soggetti esentati fin dalla sua entrata in vigore. A scanso di dubbi, gli obblighi introdotti in forza dell’, paragrafo 15, si applicano esclusivamente alla documentazione detenuta da soggetti precedentemente esentati per 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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