Art. 8

Applicazione generale e specifica di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette elencate nell'allegato II

In vigore dal 16 mar 2023
Applicazione generale e specifica di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle zone infette elencate nell'allegato II 1.   Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687: a) nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) nelle zone infette istituite conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. 2.   Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento applicabili alle zone soggette a restrizioni II anche nelle aree elencate come zone infette nell'allegato II, parte A, del presente regolamento, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687. 3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi dalla zona infetta di tale Stato membro interessato elencata nell'allegato II, parte A. 4.   L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 3 non si applichi ai movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta elencata nell'allegato II, parte A, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
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