Art. 7

Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro

In vigore dal 16 mar 2023
Norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro 1.   A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un'area di uno Stato membro, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte III, come zona soggetta a restrizioni III, tranne quando tale area deve essere inserita nell'elenco in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   A seguito di un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia, tale area è inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, come zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, tranne quando, a causa della vicinanza di una zona soggetta a restrizioni III e al fine di garantire la continuità territoriale di tale zona soggetta a restrizioni III, tale area deve essere inserita nell'elenco come zona soggetta a restrizioni III in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita conformemente all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia adeguata senza indugio in modo da comprendere, almeno per tale Stato membro, la pertinente: a) zona soggetta a restrizioni III elencata nell'allegato I del presente regolamento per tale Stato membro; o b) zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e sorveglianza, elencata nell'allegato II, parte B, del presente regolamento.
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