Art. 59

Obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri

In vigore dal 16 mar 2023
Obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri 1.   Tutti gli Stati membri provvedono affinché: a) sui principali assi delle infrastrutture terrestri, quali le strade di comunicazione internazionali e le ferrovie, e sulle reti di trasporto terrestre a esse collegate siano portate all'attenzione dei viaggiatori informazioni adeguate sui rischi di trasmissione della peste suina africana e sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento: i) in maniera chiara e visibile; ii) presentandole in maniera facilmente comprensibile per i viaggiatori provenienti da, o diretti verso: — le zone soggette a restrizioni I, II e III; oppure — i paesi terzi a rischio di diffusione della peste suina africana; b) siano adottate le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate attive nel settore dei suini detenuti, compresi gli stabilimenti di piccole dimensioni, in merito ai rischi di introduzione e diffusione del virus della peste suina africana e per fornire loro le informazioni più adeguate sulle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III di cui all'allegato III, in particolare per quanto riguarda le misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, con i mezzi più idonei a portare tali informazioni alla loro attenzione. 2.   Tutti gli Stati membri sensibilizzano in merito alla peste suina africana: a) i cittadini, come previsto all' del regolamento (UE) 2016/429; b) veterinari, allevatori, altri operatori pertinenti, trasportatori e cacciatori. 3.   Tutti gli Stati membri forniscono ai cittadini e ai professionisti di cui al paragrafo 2 le informazioni più adeguate sulle misure di mitigazione del rischio e sulle misure di biosicurezza rafforzate di cui: a) all'allegato III; b) agli orientamenti dell'Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi; c) ai dati scientifici disponibili forniti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare; d) al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.
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