Art. 57

Obblighi speciali di informazione degli Stati membri interessati

In vigore dal 16 mar 2023
Obblighi speciali di informazione degli Stati membri interessati 1.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché almeno gli operatori ferroviari, portuali, aeroportuali e di autobus, le agenzie di viaggio, gli organizzatori di viaggi di caccia e gli operatori dei servizi postali siano tenuti a richiamare l'attenzione dei loro clienti sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento fornendo in modo adeguato informazioni almeno sui divieti principali di cui agli ai viaggiatori che si spostano da zone soggette a restrizioni I, II e III e ai clienti dei servizi postali. A tal fine, gli Stati membri interessati organizzano e conducono periodicamente campagne di sensibilizzazione del pubblico volte a promuovere e diffondere informazioni sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento. 2.   Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito a quanto segue: a) i cambiamenti della situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana nel loro territorio; b) i risultati della sorveglianza della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici effettuata nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni; c) i risultati della sorveglianza della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici effettuata nelle aree elencate all'allegato II; d) le altre misure e iniziative adottate per prevenire, controllare ed eradicare la peste suina africana.
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