Art. 53

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti da zone soggette a restrizioni I, II e III

In vigore dal 16 mar 2023
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti da zone soggette a restrizioni I, II e III Gli operatori spostano partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano da zone soggette a restrizioni I, II e III solo: a) nei casi contemplati agli ; e b) se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/429 che contiene: i) le informazioni richieste a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e le informazioni di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e ii) almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: — «Carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale provenienti da una zona soggetta a restrizioni I ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE)2023/594 della Commissione.»; — «Corpi di suini selvatici destinati al consumo umano provenienti da una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; — «Prodotti a base di carne che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, provenienti da zone soggette a restrizioni I, II e III, ottenuti da suini selvatici in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione». Tuttavia, in caso di movimenti di tali partite all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/429.
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