Art. 51

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II o III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati in zone soggette a restrizioni I, II o III verso: a) altre zone soggette a restrizioni I, II o III situate nello stesso Stato membro interessato; b) aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato; e c) altri Stati membri e paesi terzi. 2.   L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni I, II o III di cui al paragrafo 1 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) sono stati effettuati test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne nelle zone soggette a restrizioni I, II e III; b) l'autorità competente ha ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell'agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c), punto ii); c) i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici: i) sono stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1; e ii) sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana.
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