Art. 50
Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana
In vigore dal 16 mar 2023
Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana
L'autorità competente dello Stato membro interessato può vietare all'interno del territorio dello stesso Stato membro i movimenti di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, se l'autorità competente ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini selvatici o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.
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