Art. 49
Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano
In vigore dal 16 mar 2023
Divieti specifici in relazione ai movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano
1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano.
2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all'interno di zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone soggette a restrizioni di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano:
a)
per uso domestico privato;
b)
da parte di cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all', paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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