Art. 30

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno di tale zona soggetta a restrizioni verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso un macello situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché: a) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata; b) il macello di destinazione sia: i) designato conformemente all', paragrafo 1; e ii) situato all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III; c) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli ; d) le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano spostati solo da un macello all'interno dello stesso Stato membro conformemente all', lettera d). 2.   L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte: a) le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 4, nonché agli . 3.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, se i movimenti di partite di suini detenuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso un macello situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni, purché: a) prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia valutato i rischi connessi a tale autorizzazione e la valutazione abbia indicato che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile; b) i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata; c) il macello di destinazione sia: i) designato conformemente all', paragrafo 1; e ii) situato all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni III il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione; d) i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano trasformati o smaltiti conformemente agli ; e) le carni fresche ottenute da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III siano; marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 verso uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
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