Art. 28
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso una zona soggetta a restrizioni I o II nello stesso Stato membro interessato
In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso una zona soggetta a restrizioni I o II nello stesso Stato membro interessato
1. In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, in circostanze eccezionali, qualora tale divieto comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o, in mancanza di tale zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro, in una zona soggetta a restrizioni I, nel territorio dello stesso Stato membro, purché:
a)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, all', paragrafi 1, 2 e 4, nonché agli ;
c)
lo stabilimento di destinazione appartenga alla stessa filiera di approvvigionamento e i suini detenuti debbano essere spostati per completare il ciclo produttivo.
2. In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso uno stabilimento situato all'interno di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché siano rispettate:
a)
le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, all', paragrafi l, 2 e 4, nonché agli .
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini detenuti non siano spostati dallo stabilimento di destinazione situato nella zona soggetta a restrizioni I, II o III almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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