Art. 21
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
In vigore dal 16 mar 2023
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II o III al di fuori di tali zone soggette a restrizioni all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 35 a 40 unicamente se tali partite sono accompagnate:
a)
dal documento commerciale di cui all'allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
b)
dal certificato sanitario di cui all', paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e riportato nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
Tuttavia, in caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all', paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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