Art. 19

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III

In vigore dal 16 mar 2023
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III 1.   Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I e II all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II nei casi contemplati agli del presente regolamento, solo se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene: a) le informazioni richieste conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione (16); e b) uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: i) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; ii) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.». 2.   Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) i prodotti a base di carne, compresi i budelli, sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene: i) le informazioni richieste conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e ii) il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: «Prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.». 3.   Gli operatori spostano dalle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati o nelle zone soggette a restrizioni I, II o III o in macelli situati al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, solo se tali partite sono accompagnate da: a) un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e b) uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento: i) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; oppure ii) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e macellati in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.»; oppure iii) «Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti e macellati in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e prodotti o trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III in conformità delle misure speciali di controllo delle malattie relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione.». 4.   In caso di movimenti di partite di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo all'interno dello stesso Stato membro interessato, l'autorità competente può decidere che non debba essere rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429. 5.   L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che, nei casi non contemplati dall'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429, un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, applicato alle carni fresche o ai prodotti a base di carne, compresi i budelli, possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti di partite verso altri Stati membri, purché: a) sulle carni fresche o sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, sia applicato un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione: i) negli stabilimenti designati conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento; oppure ii) negli stabilimenti che trattano unicamente carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III ed elencati nell'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 6 del presente articolo; b) il certificato sanitario sia sostituito solo per le partite seguenti: i) partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1; ii) partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, che sono stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2; iii) partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati o in tali aree, o in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3; iv) partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e prodotti o trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II o III, spostate da tali zone soggette a restrizioni verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3; c) l'autorità competente dello Stato membro interessato assicuri che sia posto in essere un sistema alternativo che garantisca la tracciabilità delle partite di cui alla lettera b) e la conformità di tali partite alle misure speciali di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana di cui al presente regolamento. 6.   L'autorità competente dello Stato membro interessato: a) fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell'autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III: i) che trattano unicamente carni fresche o prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III; e ii) per i quali l'autorità competente dello Stato membro interessato ha concesso la possibilità di sostituire il certificato sanitario per i movimenti di partite verso altri Stati membri con un bollo sanitario o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui al paragrafo 5; b) mantiene aggiornato l'elenco di cui alla lettera a).
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