Art. 17
Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per trasportare suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per trasportare suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni
L'autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone soggette a restrizioni unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite:
a)
soddisfano le prescrizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
b)
sono puliti e disinfettati conformemente all', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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