Art. 4

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 15 mar 2023
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° settembre 2024. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’, punto 3), del presente regolamento, per quanto riguarda l’obbligo di trasmettere metadati relativi alle informazioni strutturali di cui all’allegato B, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 549/2013, si applica a decorrere dal 1o settembre 2025. 4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, l’obbligo di trasmettere metadati relativi alle informazioni strutturali di cui all’allegato B, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 549/2013 per la tavola 27 del medesimo allegato si applica a decorrere dal 1o settembre 2024.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2023/734 — Entrata in vigore e applicazione | Portale Normativo