Art. 6

Marcatura dell’SBF

In vigore dal 15 mar 2023
Marcatura dell’SBF 1.   Se l’SBF che è stato pescato come cattura accessoria da pescherecci dell’Unione è destinato all’esportazione o alla riesportazione, una targhetta SBF è apposta su ciascun esemplare intero al momento della cattura. In circostanze eccezionali, se una targhetta si stacca accidentalmente e non può essere riattaccata, è apposta una targhetta sostitutiva il più presto possibile e comunque al più tardi al momento del trasbordo o dell’esportazione. 2.   Gli SBF interi non trasformati non sono importati, esportati o riesportati senza targhetta SBF, tranne quando questa non è più necessaria a causa di un’ulteriore trasformazione. 3.   La targhetta SBF rimane attaccata a ciascun pesce fintantoché la carcassa rimane intera e riporta il mese, la zona e il metodo di cattura, il peso e la lunghezza di ciascun esemplare. 4.   Ogni targhetta SBF è dotata di un numero unico preregistrato in un formato facilmente leggibile, che comprende l’identificativo univoco dello Stato di bandiera e l’identificativo della campagna di pesca e: a) deve poter essere fissata saldamente all’SBF; b) deve essere non riutilizzabile; c) deve essere a prova di manomissione; d) deve essere a prova di contraffazione o duplicazione; e) deve poter resistere a temperature di almeno meno sessanta gradi Celsius, all’acqua salata e a movimentazioni violente; e f) deve essere sicura per gli alimenti. 5.   Gli Stati membri di bandiera registrano la distribuzione delle targhette SBF alle navi battenti la loro bandiera e provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera, gli operatori di tali navi e le autorità competenti dispongano di procedure e formati di comunicazione che consentano la raccolta delle informazioni richieste sulla marcatura.
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