Art. 5

Registro delle navi

In vigore dal 15 mar 2023
Registro delle navi 1.   Ciascuno Stato membro di bandiera presenta alla Commissione l’elenco dei pescherecci dell’Unione che ha autorizzato a effettuare catture accessorie di SBF e che devono essere inseriti nel registro delle navi. Tale elenco comprende per ciascun peschereccio le informazioni seguenti: a) numero Lloyds/Organizzazione marittima internazionale (IMO); b) nome/i del peschereccio/dei pescherecci, numero/i di registro; c) nome/i precedente/i (se del caso); d) bandiera/e precedente/i (se del caso); e) informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso); f) indicativo/i internazionale/i di chiamata (se del caso); g) tipo/i di nave/i, lunghezza fuori tutto e tonnellate di stazza lorda (TSL); h) nome/i e indirizzo/i del proprietario/dei proprietari; i) nome/i e indirizzo/i dell’operatore/degli operatori; j) attrezzo/i utilizzato/i; e k) periodo autorizzato per la pesca o il trasbordo di SBF. 2.   Ai pescherecci dell’Unione non inclusi nel registro delle navi è fatto divieto di conservare a bordo, trasbordare o esportare SBF. 3.   All’atto della presentazione dell’elenco delle navi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri indicano le navi che sono state aggiunte ex novo e quelle che sostituiscono le navi attualmente figuranti nell’elenco. 4.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica del loro elenco delle navi. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato. 5.   Se un peschereccio dell’Unione ha partecipato a pesca INN, uno Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 solo dopo aver ricevuto dal proprietario del peschereccio interessato l’impegno sufficiente a non svolgere più tale pesca.
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