Art. 4

Divieto generale di pesca mirata dell’SBF

In vigore dal 15 mar 2023
Divieto generale di pesca mirata dell’SBF È vietata la pesca mirata dell’SBF da parte dei pescherecci dell’Unione. Qualsiasi SBF conservato a bordo di pescherecci dell’Unione costituisce esclusivamente una cattura accessoria.
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Divieto generale di pesca mirata dell’SBF (Art. 4 Regolamento (UE) 2023/675) — Testo vigente | Portale Normativo