Art. 25

Delega di potere

In vigore dal 15 mar 2023
Delega di potere 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modifichino il presente regolamento conformemente all’ per quanto riguarda: a) la pesca mirata dell’SBF da parte dei pescherecci dell’Unione di cui all’; b) le informazioni da fornire di cui all’, paragrafo 1; c) le tempistiche o le scadenze per quanto riguarda: i) la trasmissione delle informazioni nei moduli di marcatura delle catture di cui all’, paragrafo 3; ii) la conservazione dei documenti SDC di cui all’, paragrafo 2; iii) la trasmissione delle notifiche di trasbordo di cui all’, paragrafo 1; iv) la trasmissione delle informazioni al segretariato di cui all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 1; v) la trasmissione delle informazioni sui punti di contatto per le ispezioni in porto di cui all’, paragrafo 2; vi) la trasmissione delle notifiche di catture accessorie di cui all’; e vii) la presentazione delle informazioni di cui all’; d) settori contemplati dagli allegati da I a IV. 2.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento delle modifiche delle misure di conservazione e di gestione nel diritto dell’Unione.
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