Art. 25
Delega di potere
In vigore dal 15 mar 2023
Delega di potere
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modifichino il presente regolamento conformemente all’ per quanto riguarda:
a)
la pesca mirata dell’SBF da parte dei pescherecci dell’Unione di cui all’;
b)
le informazioni da fornire di cui all’, paragrafo 1;
c)
le tempistiche o le scadenze per quanto riguarda:
i)
la trasmissione delle informazioni nei moduli di marcatura delle catture di cui all’, paragrafo 3;
ii)
la conservazione dei documenti SDC di cui all’, paragrafo 2;
iii)
la trasmissione delle notifiche di trasbordo di cui all’, paragrafo 1;
iv)
la trasmissione delle informazioni al segretariato di cui all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 1;
v)
la trasmissione delle informazioni sui punti di contatto per le ispezioni in porto di cui all’, paragrafo 2;
vi)
la trasmissione delle notifiche di catture accessorie di cui all’; e
vii)
la presentazione delle informazioni di cui all’;
d)
settori contemplati dagli allegati da I a IV.
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente al recepimento delle modifiche delle misure di conservazione e di gestione nel diritto dell’Unione.
Storico versioni
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