Art. 23

Relazione annuale

In vigore dal 15 mar 2023
Relazione annuale Gli Stati membri presentano alla Commissione, almeno sei settimane prima della riunione annuale del comitato di conformità, le informazioni seguenti: a) i dettagli sulle verifiche effettuate conformemente all’ per convalidare le informazioni contenute nei documenti SDC; b) i quantitativi e le percentuali di SBF trasbordati in porto durante la precedente campagna di pesca e l’elenco delle navi battenti la loro bandiera che hanno effettuato trasbordi in porto durante la precedente campagna di pesca. Gli Stati membri di bandiera le cui navi battenti bandiera hanno conservato a bordo catture accessorie di SBF notificano alla Commissione almeno sei settimane prima della riunione annuale del comitato di conformità i dati relativi alle catture accessorie annuali effettuate in un dato anno conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compresi eventuali rigetti e informazioni indicanti se le catture accessorie rigettate in mare erano vive o morte, nonché la relazione di sintesi annuale VMS.
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