Art. 21

Punti di contatto e rapporti di ispezione in porto

In vigore dal 15 mar 2023
Punti di contatto e rapporti di ispezione in porto 1.   Gli Stati membri di approdo designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dai membri della CCSBT. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 21 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato almeno 14 giorni prima che le modifiche in questione prendano effetto. 3.   Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da un membro della CCSBT un rapporto di ispezione che fornisce la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha violato le misure di conservazione e di gestione, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e informa la Commissione di tale indagine e delle azioni di esecuzione eventualmente adottate. La Commissione informa il segretariato entro tre mesi dalla ricezione della notifica da parte dello Stato membro. 4.   Lo Stato membro di bandiera fornisce alla Commissione una relazione sullo stato dell’indagine entro sei mesi dalla ricezione del rapporto di ispezione. Se non può fornire la relazione sullo stato dell’indagine in tempo, tale Stato membro comunica alla Commissione, prima della fine di tale periodo di sei mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette senza indugio al segretariato tutte le informazioni relative allo stato o al ritardo dell’indagine.
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