Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 mar 2023
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
ai pescherecci dell’Unione che esercitano attività di pesca nella zona di distribuzione del tonno australe nell’ambito della convenzione e
b)
agli Stati membri che importano, esportano o riesportano tonno australe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:675:oj#art-2