Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 mar 2023
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci dell’Unione che esercitano attività di pesca nella zona di distribuzione del tonno australe nell’ambito della convenzione e b) agli Stati membri che importano, esportano o riesportano tonno australe.
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