Art. 19
Elenco provvisorio delle navi INN
In vigore dal 15 mar 2023
Elenco provvisorio delle navi INN
1. Qualora il segretariato notifichi alla Commissione l’inclusione di un peschereccio dell’Unione nell’elenco provvisorio delle navi INN, la Commissione ne dà a sua volta notifica allo Stato membro di bandiera insieme agli elementi di prova e alle altre informazioni documentate trasmessi dal segretariato e invita lo Stato membro di bandiera a presentare osservazioni relative a tali informazioni almeno otto settimane prima della riunione del comitato di conformità. La Commissione esamina le osservazioni presentate dallo Stato membro di bandiera e le trasmette al segretariato almeno sei settimane prima della riunione del comitato di conformità.
2. Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera informano senza indugio il proprietario del peschereccio dell’Unione dell’inclusione di tale peschereccio nell’elenco provvisorio delle navi INN e delle conseguenze che possono derivare dall’inclusione nell’elenco delle navi INN adottato dalla CCSBT.
Storico versioni
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