Art. 18
Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)
In vigore dal 15 mar 2023
Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)
1. Qualora riceva da un membro della commissione allargata o da un non-membro cooperante di quest’ultima una richiesta di dati VMS riguardanti un peschereccio dell’Unione in relazione ad un episodio in cui tale peschereccio dell’Unione è sospettato di aver violato le misure di conservazione e di gestione, la Commissione trasmette senza indugio tali dati VMS allo Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell’Unione indaga sull’episodio e fornisce i dettagli dell’indagine alla Commissione, la quale trasmette senza indugio l’esito dell’indagine al membro della commissione allargata o al non-membro cooperante di quest’ultima che ha chiesto i dati VMS.
3. Gli Stati membri di bandiera delle navi che hanno conservato a bordo catture accessorie di SBF in un determinato anno trasmettono alla Commissione, sei settimane prima della riunione del comitato di conformità, la relazione di sintesi annuale VMS per tale anno. La Commissione trasmette senza indugio tale relazione di sintesi al segretariato.
Storico versioni
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