Art. 17

Dichiarazione di trasbordo

In vigore dal 15 mar 2023
Dichiarazione di trasbordo 1.   Il comandante del peschereccio dell’Unione coinvolto in un trasbordo di SBF compila e trasmette al proprio Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo, unitamente al numero di tale peschereccio dell’Unione nel registro delle navi. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la dichiarazione di trasbordo è trasmessa allo Stato membro di bandiera al più tardi entro i 15 giorni successivi al trasbordo.
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