Art. 15
Porti di trasbordo
In vigore dal 15 mar 2023
Porti di trasbordo
1. Tutti i trasbordi di SBF hanno luogo nei porti.
2. Gli Stati membri di bandiera designano i porti per il trasbordo dell’SBF per le navi battenti la loro bandiera e comunicano con gli Stati di approdo designati per scambiarsi le informazioni necessarie ai fini di un monitoraggio efficace.
Storico versioni
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