Art. 13

Riesame e indagine sulle relazioni SDC

In vigore dal 15 mar 2023
Riesame e indagine sulle relazioni SDC 1.   Qualora riceva dal segretariato una relazione sull’attuazione delle disposizioni SDC contenente informazioni che devono essere riesaminate da uno Stato membro, la Commissione trasmette senza indugio tale relazione allo Stato membro interessato, il quale riesamina le informazioni e indaga sulle eventuali irregolarità riscontrate. 2.   Lo Stato membro coopera e adotta tutte le misure necessarie per indagare sulle questioni relative all’attuazione dell’SDC e notifica alla Commissione l’esito di tali azioni. 3.   Gli Stati membri cooperano per garantire che i documenti SDC non siano falsificati e/o non contengano false informazioni.
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