Art. 12

Verifica dei documenti SDC ricevuti dagli Stati membri

In vigore dal 15 mar 2023
Verifica dei documenti SDC ricevuti dagli Stati membri 1.   Gli Stati membri effettuano verifiche, comprese ispezioni dei pescherecci, degli sbarchi e, se possibile, dei mercati, nella misura necessaria a convalidare le informazioni contenute nei documenti SDC. Gli Stati membri non convalidano i documenti SDC che sono incompleti o che contengono informazioni inesatte. 2.   Fatte salve le verifiche richieste ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti identifichino ciascuna partita di SBF importata nell’Unione, o esportata o riesportata dall’Unione, ed esaminino i documenti SDC per ciascuna partita di SBF. Le autorità competenti possono inoltre esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nei documenti SDC e nei documenti ad essi collegati e, se del caso, effettuano verifiche insieme agli operatori interessati. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate in merito alle misure adottate per garantire il rispetto dei paragrafi 1 e 2. 4.   Non appena possibile, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le partite di SBF per le quali sussistono dubbi in merito alle informazioni contenute nei documenti SDC o nei documenti ad essi collegati, o risultano documenti SDC incompleti, mancanti o non convalidati. La Commissione comunica senza indugio le suddette informazioni al segretariato.
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