Art. 11

Convalida dei documenti SDC rilasciati dagli Stati membri di bandiera o dagli Stati membri

In vigore dal 15 mar 2023
Convalida dei documenti SDC rilasciati dagli Stati membri di bandiera o dagli Stati membri 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o dello Stato membro, a seconda dei casi, verificano le informazioni contenute nei documenti SDC. Esse non convalidano i documenti SDC che sono incompleti o che contengono informazioni inesatte. 2.   Qualora le autorità competenti dello Stato membro di bandiera responsabile della convalida dei documenti CDS di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano diverse dalle autorità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione tali autorità competenti. La Commissione trasmette senza indugio le suddette informazioni al segretariato. 3.   Gli Stati membri effettuano verifiche, comprese ispezioni dei pescherecci, degli sbarchi e, se possibile, dei mercati, nella misura necessaria a convalidare le informazioni contenute nei documenti SDC. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni dettagliate in merito alle misure adottate per garantire il rispetto del presente paragrafo.
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