Art. 8
Sostenibilità ambientale e sociale
In vigore dal 15 mar 2023
Sostenibilità ambientale e sociale
1. Il programma è attuato nell’ottica di garantire la sostenibilità ambientale e spaziale. A tal fine, i contratti e le procedure di cui all’ includono disposizioni riguardanti:
a)
la riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra generate dallo sviluppo, dalla produzione e dalla realizzazione dell’infrastruttura;
b)
la creazione di un sistema di compensazione delle restanti emissioni di gas a effetto serra;
c)
misure idonee per ridurre l’inquinamento da radiazioni visibili e invisibili imputabile a veicoli spaziali, che può ostacolare le osservazioni astronomiche o qualsiasi altro tipo di ricerca e osservazione;
d)
l’uso di adeguate tecnologie anticollisione per i veicoli spaziali;
e)
la presentazione e l’attuazione di un piano globale di riduzione dei detriti spaziali prima della fase di realizzazione, compresi i dati sul posizionamento orbitale, al fine di garantire che i satelliti della costellazione evitino i detriti spaziali.
2. I contratti e le procedure di cui all’ del presente regolamento includono l’obbligo di fornire dati, in particolare dati sulle effemeridi e le manovre pianificate, ai soggetti incaricati della produzione di informazioni SST quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2021/696 e servizi SST di cui all’articolo 55 di tale regolamento.
3. La Commissione garantisce il mantenimento di una banca dati esaustiva delle risorse spaziali del programma, contenente in particolare i dati relativi agli aspetti di sostenibilità ambientale e spaziale.
4. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’, al fine di integrare il presente regolamento specificando le caratteristiche della banca dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo e definendo la metodologia e i processi per mantenere e aggiornare la banca dati.
5. L’ambito di applicazione degli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 4 è limitato a:
a)
le risorse spaziali di proprietà dell’Unione di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 10;
b)
i beni spaziali di proprietà dei contraenti richiamati all’, di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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