Art. 6
Proprietà e uso dei beni
In vigore dal 15 mar 2023
Proprietà e uso dei beni
1. L’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che fanno parte dell’infrastruttura governativa sviluppata nell’ambito del programma di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 10, ad eccezione dell’infrastruttura terrestre EuroQCI, che è di proprietà degli Stati membri. A tal fine la Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività che possono creare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano all’Unione la proprietà di tali beni.
2. La Commissione garantisce all’Unione i diritti seguenti:
a)
il diritto d’uso delle frequenze necessarie per la trasmissione dei segnali generati dall’infrastruttura governativa, conformemente alle leggi, alle normative e ai pertinenti accordi di licenza applicabili, resa possibile dalle pertinenti notifiche delle frequenze messe a disposizione dagli Stati membri, che restano sotto la responsabilità degli Stati membri;
b)
il diritto di dare priorità alla fornitura dei servizi governativi rispetto ai servizi commerciali, conformemente ai termini e alle condizioni da stabilire nei contratti di cui all’ e tenendo conto delle esigenze degli utenti autorizzati dai governi di cui all’, paragrafo 1.
3. La Commissione si adopera per concludere contratti, accordi o altre intese con terze parti, compresi i contraenti di cui all’, per quanto riguarda:
a)
i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali che fanno parte dell’infrastruttura governativa;
b)
l’acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali e immateriali necessari per l’attuazione dell’infrastruttura governativa.
4. Qualora i beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione gestisce tali diritti nel modo più efficace possibile tenendo conto:
a)
della necessità di proteggere e valorizzare i beni;
b)
degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti;
c)
della necessità di garantire mercati competitivi e ben funzionanti e di sviluppare le nuove tecnologie;
d)
della necessità di garantire la continuità dei servizi forniti dal programma.
5. Se del caso, la Commissione garantisce che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti di proprietà intellettuale a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti, incluso al creatore della proprietà intellettuale, e che tali terzi possano liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l’esecuzione dei loro compiti a norma del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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