Art. 49

Continuità dei servizi dopo il 2027

In vigore dal 15 mar 2023
Continuità dei servizi dopo il 2027 Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all’ al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché per coprire le spese delle attività operative critiche e della fornitura di servizi.
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