Art. 41
Programmazione, sorveglianza e rendicontazione
In vigore dal 15 mar 2023
Programmazione, sorveglianza e rendicontazione
1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro integrano i programmi di lavoro per la componente GOVSATCOM di cui all’articolo 100 del regolamento (UE) 2021/696.
La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’ figurano nell’allegato.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato riguardo agli indicatori, ove ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.
4. Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all’.
5. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma.
A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
6. Ai fini del paragrafo 2, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione forniscono informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.
Storico versioni
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