Art. 36
Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza
In vigore dal 15 mar 2023
Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Alle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza si applica l’, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine «componente» di cui all’ del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come «infrastruttura governativa».
2. Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nei programmi di lavoro di cui all’, paragrafo 1.
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