Art. 34

Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 15 mar 2023
Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza 1.   Al programma si applicano l’, ad eccezione del paragrafo 2, lettere da c) a f), e del paragrafo 3, lettera b), e l’ del regolamento (UE) 2021/696. 2.   Oltre a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comitato di accreditamento di sicurezza ha i compiti seguenti: a) esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare a norma dell’, paragrafo 3, approvare tutta la documentazione relativa all’accreditamento di sicurezza; b) fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l’elaborazione di progetti di testo degli atti di cui all’, paragrafo 3, anche in merito alla definizione delle procedure operative di sicurezza, e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale; c) esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata conformemente al processo di monitoraggio di cui all’, lettera h), del regolamento (UE) 2021/696 e l’analisi del rischio e della minaccia elaborata conformemente all’, paragrafo 3, del presente regolamento, e cooperare con la Commissione per stabilire misure di attenuazione dei rischi. 3.   Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1 e in via eccezionale, solo i rappresentanti dei contraenti coinvolti nell’infrastruttura e nei servizi governativi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, in qualità di osservatori, per questioni che riguardano direttamente tali contraenti. Le modalità e le condizioni della loro partecipazione sono stabilite nel regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.
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