Art. 33

Principi generali di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 15 mar 2023
Principi generali di accreditamento di sicurezza Le attività di accreditamento di sicurezza relative al programma sono condotte conformemente ai principi di cui all’, lettere da a) a j), del regolamento (UE) 2021/696. Ai fini del presente regolamento, il termine «componente» di cui all’ del regolamento (UE) 2021/696 è inteso come «infrastruttura governativa» e tutti i riferimenti all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 si intendono fatti all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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