Art. 28
Ruolo dell’ESA
In vigore dal 15 mar 2023
Ruolo dell’ESA
1. A condizione che l’interesse dell’Unione sia tutelato, all’ESA sono affidati, nel settore di sua competenza, i compiti seguenti:
a)
la supervisione delle attività di sviluppo, di convalida e delle attività di realizzazione correlate di cui all’, paragrafo 1, lettera a), come anche dello sviluppo e dell’evoluzione di cui all’, paragrafo 1, lettera e), svolti nell’ambito dei contratti di cui all’ secondo termini e condizioni da concordare negli accordi di contributo di cui all’, paragrafo 4, assicurando il coordinamento tra i compiti e il bilancio assegnati all’ESA a norma del presente articolo e l’eventuale contributo dell’ESA di cui all’;
b)
la fornitura di consulenza alla Commissione, anche per quanto riguarda la preparazione di specifiche e l’attuazione degli aspetti tecnici del programma;
c)
la fornitura di sostegno riguardo alla valutazione dei contratti conclusi a norma dell’;
d)
compiti connessi al segmento spaziale e al relativo segmento di terra dell’EuroQCI di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
2. Sulla base di una valutazione della Commissione, all’ESA possono essere affidati altri compiti sulla base delle esigenze del programma, a condizione che tali compiti non duplichino le attività svolte da un’altra entità nell’ambito del programma e mirino a migliorare l’efficienza dell’attuazione delle attività del programma.
Storico versioni
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