Art. 26
Ruolo della Commissione
In vigore dal 15 mar 2023
Ruolo della Commissione
1. La Commissione ha la responsabilità generale dell’attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. La Commissione determina conformemente al presente regolamento le priorità e l’evoluzione del programma, in linea con le necessità degli utenti debitamente stabilite, e ne sovrintende l’attuazione, fatte salve le altre politiche dell’Unione.
2. La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nel programma e ne coordina le attività. La Commissione garantisce inoltre che tutte le entità incaricate coinvolte nell’attuazione del programma tutelino gli interessi dell’Unione, garantiscano una sana gestione dei fondi dell’Unione e rispettino il regolamento finanziario e il presente regolamento.
3. La Commissione indice un appalto per i contratti di cui all’ e provvede alla relativa aggiudicazione e firma.
4. La Commissione può affidare compiti relativi al programma all’Agenzia e all’ESA in regime di gestione indiretta, conformemente ai rispettivi ruoli e responsabilità di cui agli . Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all’ e promuovere la cooperazione più efficiente possibile tra la Commissione, l’Agenzia e l’ESA, la Commissione può concludere accordi di contributo con ciascuna entità incaricata.
La Commissione adotta le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
5. Fatti salvi i compiti dei contraenti di cui all’, dell’Agenzia o delle altre entità incaricate, la Commissione garantisce la diffusione e l’uso dei servizi governativi. Essa garantisce la complementarità, la coerenza, le sinergie e i collegamenti tra il programma e altri programmi e azioni dell’Unione.
6. Se del caso, la Commissione garantisce la coerenza delle attività eseguite nel quadro del programma con le attività già realizzate nel settore spaziale a livello dell’Unione, nazionale o internazionale. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita l’interoperabilità delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale e, ove pertinente al programma, mira a garantire la coerenza del sistema di connettività sicura con le pertinenti attività e l’interoperabilità delle capacità sviluppate nell’ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
7. La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato del programma di cui all’, paragrafo 1, dei risultati parziali e definitivi della valutazione delle procedure di aggiudicazione e di ogni contratto, compresi i subappalti, con entità del settore pubblico e privato.
Storico versioni
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