Art. 18
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
In vigore dal 15 mar 2023
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può fornire finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
Storico versioni
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