Art. 14

Finanziamento cumulativo e alternativo

In vigore dal 15 mar 2023
Finanziamento cumulativo e alternativo Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione, compresi fondi in regime di gestione concorrente, può essere finanziata anche nell’ambito del programma, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale secondo i documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
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