Art. 11

Partecipanti al programma e autorità competenti per il programma

In vigore dal 15 mar 2023
Partecipanti al programma e autorità competenti per il programma 1.   Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti al programma nella misura in cui autorizzano gli utenti dei servizi governativi o mettono a disposizione capacità, siti o strutture. 2.   Le agenzie e gli organismi dell’Unione possono diventare partecipanti al programma nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l’agenzia o l’organismo interessati e l’istituzione dell’Unione responsabile della sua vigilanza. 3.   I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti al programma in conformità dell’. 4.   Ciascun partecipante al programma designa un’autorità competente per la connettività sicura. Si considera che i partecipanti al programma soddisfino il requisito di cui al primo comma se rispondono a entrambi i criteri seguenti: a) sono anche partecipanti GOVSATCOM conformemente all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/696; b) hanno designato un’autorità competente conformemente all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696. 5.   La definizione delle priorità dei servizi governativi tra gli utenti autorizzati da ciascun partecipante al programma è determinata e attuata da tale partecipante al programma. 6.   Un’autorità competente per la connettività sicura di cui al paragrafo 4 garantisce che: a) i servizi governativi siano utilizzati conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3; b) i diritti di accesso ai servizi governativi siano determinati e gestiti; c) le apparecchiature degli utenti necessarie per l’uso dei servizi governativi e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3; d) sia istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell’ambito del programma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:588:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Partecipanti al programma e autorità competenti per il programma (Art. 11 Regolamento (UE) 2023/588) — Testo vigente | Portale Normativo