Art. 11
Partecipanti al programma e autorità competenti per il programma
In vigore dal 15 mar 2023
Partecipanti al programma e autorità competenti per il programma
1. Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti al programma nella misura in cui autorizzano gli utenti dei servizi governativi o mettono a disposizione capacità, siti o strutture.
2. Le agenzie e gli organismi dell’Unione possono diventare partecipanti al programma nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l’agenzia o l’organismo interessati e l’istituzione dell’Unione responsabile della sua vigilanza.
3. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti al programma in conformità dell’.
4. Ciascun partecipante al programma designa un’autorità competente per la connettività sicura.
Si considera che i partecipanti al programma soddisfino il requisito di cui al primo comma se rispondono a entrambi i criteri seguenti:
a)
sono anche partecipanti GOVSATCOM conformemente all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/696;
b)
hanno designato un’autorità competente conformemente all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/696.
5. La definizione delle priorità dei servizi governativi tra gli utenti autorizzati da ciascun partecipante al programma è determinata e attuata da tale partecipante al programma.
6. Un’autorità competente per la connettività sicura di cui al paragrafo 4 garantisce che:
a)
i servizi governativi siano utilizzati conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3;
b)
i diritti di accesso ai servizi governativi siano determinati e gestiti;
c)
le apparecchiature degli utenti necessarie per l’uso dei servizi governativi e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3;
d)
sia istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell’ambito del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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